Siamo esperti di mediazione familiare
La parola mediazione allude allo «stare nel mezzo». La mediazione è «un processo collaborativo di risoluzione del conflitto» (Kruk, 1997). Obiettivo fondamentale di ogni mediazione è creare un ambiente sicuro e neutrale nel quale le parti possano discutere le loro problematiche e raggiungere una soluzione di reciproca soddisfazione.
Esistono diversi tipi di mediazione: noi ci occupiamo di mediazione familiare.
La mediazione familiare è un percorso specifico volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio o durante qualunque fase di transizione e cambiamento del sistema familiare: è basata sull’approccio teorico sistemico-relazionale.
Fabrizio Penna è mediatore familiare accreditato dalla C.N.M. (Camera di Mediazione Nazionale) e dall’A.I.R.A.C. (Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti).
Caratteristiche della mediazione familiare
L’imparzialità
Il conciliatore dev’essere un terzo imparziale e indipendente, libero da favoritismi, prevenzioni e pregiudizi verso una delle parti litigiose. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, deve astenersi dall’assumere l’incarico.
L’equità
L’accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità, assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
L’autonomia
Le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell’attività del conciliatore sulla formazione dell’accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell’accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
La rapidità
La conciliazione non ha tempi minimi di durata. L’accordo può essere raggiunto anche al primo incontro. Solitamente gli incontri non superano la decina.
L’economicità
Le parti sono tenute a corrispondere soltanto l’onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonchè le spese fisse di segreteria (d.m. 23 luglio 2004, n. 223 e art. 39 d.lgs. 5/2003). Gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, inoltre il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 25.000 euro.
La riservatezza
Il conciliatore ha l’obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all’incarico ricevuto, quindi non può essere chiamato come testimone in un’eventuale azione legale successiva. Analogo vincolo ricade sulle parti, infatti le dichiarazioni rese nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, 3° comma, d. lgs. 5/2003).
La responsabilità
Il conciliatore abilitato ai sensi dell’art. 38 d.lgs.5/03 dev’essere assicurato dall’organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
L’incoercibilità
Le parti non sono obbligate a concludere la conciliazione, ma se una delle parti si rifiuta di partecipare alla trattativa e ne determina l’insuccesso il conciliatore redige un verbale di mancata adesione di una parte al tentativo di conciliazione. (art. 40, 2°comma, d.lgs. 5/2003)
La salvezza
Se le parti non raggiungono l’accordo, mantengono il diritto di promuovere un’azione giudiziaria o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali (art. 41, 5° comma, d.lgs. 5/2003 e art. 96 c.p.c.).
Approccio giudiziale e mediazione familiare a confronto
L’APPROCCIO GIUDIZIALE
È governato da regole legali formali e prevede un processo antagonistico dove le parti sono trattate come avversarie, inoltre i problemi sono definiti dagli avvocati che operano sempre in favore del cliente per massimizzare i vantaggi. Tale approccio polarizza e allontana ulteriormente le coppie e non prende in esame opzioni alternative.
LA MEDIAZIONE FAMILIARE
È informale, privata e flessibile e prevede la volontà delle parti di cercare interessi reciproci e un terreno comune di scambio, i problemi sono definiti direttamente dalle parti con parole personali e il mediatore ha il compitio di facilitare la comunicazione. Tale approccio minimizza le differenze nella coppia, colma i divari ed esamina tutte le opzioni disponibili.